Giustizia, ecco come cambia il processo penale Corruzione, prescrizione, indagati, gip: la riforma in 18 punti.
Da: Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno
Da Redazione Online Pubblicato il 10 luglio 2021
Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma della giustizia. Per la riforma del processo penale, sono 18 gli articoli nella bozza di emendamento del Governo. Qui di seguito le novità principali.
PRESCRIZIONE Proposto di bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che si tratti di assolti o condannati. Nel processo di appello verrebbe introdotto invece il termine massimo di due anni (tre in caso di reati gravi), oltre il quale si dichiarerebbe l’improcedibilità (e non la prescrizione). Lo stesso termine sarebbe di un anno in Cassazione (in caso di reati gravi la proroga sarebbe di ulteriori sei mesi). Dunque nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre quei tempi stabiliti non si estinguerebbe il reato ma si sospenderebbe il processo, di fatto bloccato. Un caso diverso dunque dalla prescrizione, dove il reato è appunto cancellato. Per i reati imprescrittibili - come quelli punibili con l’ergastolo - non sarebbero posti limiti alla durata dei processi. La nuova disciplina sulla prescrizione si applica per reati commessi dopo l’1 gennaio 2020, data di entrata in vigore della riforma Bonafede, e non ai reati commessi precedentemente.
CORRUZIONE I tempi processuali vengono allungati per quanto riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione: oltre ai tempi già stabiliti, la proroga è di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. In ogni caso sulla corruzione non ci sarebbe alcun automatismo sull’allungamento dei termini per appello e Cassazione, di un anno o meno, perché ciò sarebbe subordinato alla particolare complessità del procedimento, dovuta al numero delle parti o delle imputazioni.
CRITERI DI PRIORITÀ Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
APPELLABILITÀ Si conferma in via generale la possibilità - tanto del pm, quanto dell’imputato - di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. L’inammissibilità dell’appello avviene invece per «aspecificità dei motivi».
INDAGINI PRELIMINARI Il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una «ragionevole previsione di condanna». Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima.
INDAGATI E GIP È previsto che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire ad una persona individuata, ne ordini l’iscrizione nel registro, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto.
UDIENZE PRELIMINARI L’udienza preliminare è limitata a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
GIUDIZIO ABBREVIATO La pena inflitta viene ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione.
PATTEGGIAMENTO Quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.
CASSAZIONE E CORTE STRASBURGO Nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
DIGITALIZZAZIONE Il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuati per via telematica.
QUERELE La procedibilità a querela è estesa a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore a due anni.
PENE SOSTITUTIVE Le pene sostitutive saranno direttamente irrogabili dal giudice entro il limite di quattro anni di pena inflitta. È esclusa la sospensione condizionale.
TENUITÀ Si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della non punibilità a quei reati puniti con pena non superiore a due anni.
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